Con la Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017, è stato chiarito che “ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.”
Un contribuente, quindi, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) entro il 31.12.2017. Se oggetto di conservazione sono i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione, bisogna fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento. Così, ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017, anno d’imposta 2016, essendo un documento formatosi nel corso dell’anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione, coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, e quindi il 31 dicembre 2018.