Se i contributi non sono stati versati. Come recuperarli?

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Cosa accade quando i contributi non sono versati? Si possono certamente riscattare, chiedendo la costituzione di rendita vitalizia, bisogna però anzitutto provare l’esistenza del rapporto di lavoro.
In 5 anni dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il versamento, si prescrivono i contributi inps; dopo 5 anni non è ammessa la regolarizzazione contributiva e non si possono versare inoltre contributi oltre questo termine.
Se però il lavoratore o i superstiti denunciano il mancato versamento dei contributi, il termine di prescrizione si allunga a dieci anni, solo a favore della persona che effettua la denuncia, non agli altri collaboratori. E se avviene la denuncia di mancato versamento dei contributi da parte dell’azienda, l’ente deve provvedere a risarcire entro dieci anni dall’omissione.
Una volta terminato il periodo di prescrizione, il datore di lavoro non può versare i contributi con le solite modalità e il lavoratore non può fa valere il diritto prescritto se non con un’azione di risarcimento del danno.

Il datore di lavoro può costituire una rendita vitalizia reversibile che è pari alla quota di pensione che sarebbe spettata al lavoratore in base ai contributi non versati.
Il lavoratore può anche però provvedere da sé, riscattando gli anni di contributi mancanti per costituire la rendita.

Importante è che venga fornita, a supporto della domanda di riscatto, una documentazione di data certa, prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, della sua durata e dell’ammontare della retribuzione corrisposta. A risultare certa deve essere solo l’esistenza del rapporto di lavoro, mentre per la sua durata e l’ammontare della retribuzione la prova può essere fornita con altri mezzi.

Per la costituzione inoltre della rendita vitalizia, non sono necessari requisiti minimi ovvero un minimo di annualità contributiva.

E se la domanda di costituzione di rendita vitalizia viene respinta, è possibile presentare una nuova domanda. Non è previsto poi un termine di prescrizione per la domanda di costituzione di rendita vitalizia.

Questo discorso invece non è valido per i lavoratori autonomi, i quali non possono richiedere il riscatto dei contributi non versati, a patto che non siano nella categoria dei lavoratori autonomi più deboli, dove il rapporto assicurativo dipende da altri. Alcuni di questi lavoratori sono: familiari coadiuvanti dell’imprenditore artigiano o commerciale; coadiutori dell’imprenditore artigiano o commerciale; coltivatori diretti, coloni e mezzadri; etc. Devono provare però di esserlo, tramite documento scritto (come la dichiarazione dei redditi) che attesti che nel periodo in cui non sono stati versati i contributi, ci sia stato un regolare svolgimento dell’attività lavorativa.

Concludendo, per i dipendenti pubblici, il mancato versamento dei contributi è a carico delle amministrazioni pubbliche, le quali non devono procedere al riscatto oneroso per recuperare il periodo mancante ai fini previdenziali.