Azioni legali contro l’esclusione da Metasalute

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Roberto Di Maulo segretario generale Fismic Confsal

Elezioni, il no di Fismic

“Un’esclusione senza alcuna ratio” così il segretario generale nazionale Roberto Di Maulo commenta quel che è accaduto nel corso della riunione svoltasi presso la sede del Fondo Metasalute. Nel luglio di quest’anno viene istituita una Commissione Elettorale e vengono indette le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea di Metasalute. Si tratta delle prime elezioni dirette dei lavoratori e la Fismic, che fa parte dalla sua costituzione dell’assemblea stessa) presenta la designazione di un proprio componente la Commissione Elettorale e una propria lista di candidati, elezioni che si svolgeranno prossimamente e che hanno riscontrato fatti di grave entità. La commissione elettorale del Fondo Metasalute riunitasi il 17 settembre a Roma ha deciso, a maggioranza, l’esclusione delle liste dei sindacati Fismic Confsal e Uglm dalla competizione elettorale, accampando argomentazioni illegittime, messe su ad arte con il solo scopo strumentale di escludere dalla competizione elettorale la lista FISMIC CONFSAL e quella della UGLM e di presentare ai lavoratori la “scelta” tra una sola lista, composta da Fim, Fiom e Uilm come neanche nella Bulgaria ai tempi di Stalin.
“La FISMIC CONFSAL ha presentato una piattaforma per il rinnovo del contratto nei tempi previsti nell’autunno 2015, ha partecipato a 27 incontri NEGOZIALI iniziati a dicembre 2015 per il rinnovo del CCNL ed è stata esclusa artatamente dalla fase finale che ha portato alla firma, costringendoci ad un lungo braccio di ferro durato 12 mesi con la controparte datoriale concluso con una firma per adesione contrattata al CCNL Metalmeccanici. A nostro avviso, e anche secondo l’interpretazione corrente della giurisprudenza, l’adesione comporta la piena osservanza di quanto contenuto nel contratto, così come, all’inverso, comporta per la parte datoriale gli stessi oneri. Da parte nostra, quindi, siamo firmatari per adesione dell’intero impianto contrattuale e a tutti gli articoli in esso contenuti, con pieni diritti. Inoltre come facenti parte della precendente assemblea di Metasalute, non comprendiamo perché a noi bengano richiesti degli adempimenti aggiuntivi che agli altri sindacati non competono ” afferma Di Maulo.
Occorre, infatti, fare un passo indietro e ripercorrere la storia di quanto accaduto. Le Organizzazioni Sindacali Federmeccanica, Assistal, Fim e Uilm, il 21 novembre 2011, sottoscrivevano l’atto di costituzione del Fondo Metasalute e, nell’occasione, le Organizzazioni Fim e Uilm comunicavano a Federmeccanica e Assistal l’intendimento di riservare nell’ambito della prima assemblea del suddetto Fondo un componente alla Fismic (e uno alla Uglm); nell’ ottobre 2015 si sono poi aperte le trattative alle quali partecipava anche la Fismic, seppure a tavoli separati; nel 2016 veniva in seguito stipulato il nuovo contratto per il settore metalmeccanico; la Fismic nel 2016 aveva effettuato un’adesione contrattata al Ccnl 2016 attraverso la sottoscrizione di un rapporto d’adesione, allegato al contratto collettivo, sottoscritto anche da Federmeccanica e Assistal ed è avvenuta con il pieno consenso delle controparti datoriali. Il 20 ottobre 2017, inoltre, Federmeccanica precisava che alla Fismic dovessero essere riconosciuti i diritti sindacali in genere, senza esclusione riguardante il Fondo Metasalute. Il regolamento elettorale stabilisce infatti le due condizioni alternative ai fini della presentazione delle liste elettorali: la prima vuole che la circostanza della lista sia sottoscritta da almeno il 5% dei lavoratori associati e distribuiti in non meno di 50 imprese presenti in almeno sei regioni, e la seconda che ci sia la firma del Ccnl. Fino ad arrivare a quanto accaduto pochi mesi fa. Il 17 luglio 2018 si insediava la Commissione elettorale nelle persone dei componenti individuati dalle parti istitutive; così il 12 settembre 2018 la Fismic presentava e trasmetteva la propria lista elettorale e procedeva alla nomina del proprio componente nella Commissione elettorale nella persona della sig.ra Fabiana Agostini; la Commissione rilevava che le liste presentate dalla Fismic-Confsal e dalla Ugl difettavano della sottoscrizione dei lavoratori associati, con conseguente pretesa inammissibilità delle stesse; il rappresentante Ugl replicava, con deduzione, che valeva anche per la Fismic, che la Ugl, in quanto firmataria del contratto, in forza di protocollo di adesione, era comunque legittimata a presentare la lista; la Commissione ha così ritenuto opportuno richiedere un parere alle parti istitutive del Fondo che recita: ” (…) per firmatari al Ccnl vigente sono da intendersi solo le organizzazioni che hanno provveduto alla stesura, alla formazione e alla sottoscrizione, con esclusione espressa dunque delle organizzazioni che vi hanno aderito successivamente e specificamente elencate negli allegati al medesimo contratto collettivo”; la Commissione, quindi, deliberava di escludere la Fismic dal procedimento elettorale, non essendo, a suo avviso, tra le organizzazioni legittimate a presentare liste di candidati in quanto non firmataria del Ccnl; la Commissione elettorale ha quindi indebitamente ignorato che, come anticipato, la Fismic non aveva aderito in via unilaterale al Ccnl, ma sulla base di un accordo negoziato con Federmeccanica e Assistal; l’esclusione della lista presentata dalla Fismic costituisca palese violazione del Regolamento elettorale, del Contratto Collettivo e dei principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013 in tema di accesso alle prerogative sindacali; la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 231/2013, attribuisce rilevanza decisiva, ai fini dell’accesso alle prerogative sindacali, non solo alla circostanza che il sindacato abbia sottoscritto il contratto, ma anche, in assenza di firma che pure nel caso di specie ricorre, al fatto che il sindacato partecipando alle trattative abbia comunque denotato una obiettiva capacità rappresentativa degli interessi dei lavoratori; anche volendo prescindere dalla valenza del protocollo di adesione, la legittimazione della Fismic a presentare la lista elettorale dovrebbe comunque essere affermata in ragione della sua fattiva partecipazione al procedimento negoziale che, secondo la Consulta, equivale a una firma a pieno titolo.
Si tratta di un gesto che può essere ritenuto di una gravità assoluta, approvato a maggioranza da Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e Uilm che hanno quindi addotto come giustificazione il fatto che le due organizzazioni non siano firmatarie del Ccnl. Elemento da ritenersi assolutamente falso, dato che Fismic Confsal e Uglm sono firmatarie in quanto aderenti a tutti gli effetti al vigente Ccnl metalmeccanici, e rispettandone, inoltre, tutti i vincoli e gli oneri del contratto. Come le altre sigle, hanno gli stessi diritti.
La Commissione, quindi, prende in esame le liste Fismic e Uglm sottolineando che sono prive del requisito di firmatarie del Ccnl e che non sono state accompagnate dalla raccolta di firme del 5% dei soci del Fondo. Azione quest’ultima del tutto impraticabile, visto che ancora la stessa Metasalute non conosce il numero esatto dei suoi iscritti. “Assaliti dal dubbio, però, i Commissari in un soprassalto di coscienza chiedono alle parti istitutive un parere autentico, che prontamente nel giro di alcuni minuti, arriva. Quindi Fim, Fiom, Uilm, Federmeccanica e Assistal chiedono a Fim, Fiom, Uilm, Federmeccanica e Assistal un parere che arriva nel giro di pochi minuti. Non penso che abbiano fatto molti sforzi, ma che si siano limitati a mettersi di fronte allo specchio. E’ la prima volta nella storia che questo succede e Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica e Assistal non consci del ridicolo che il fatto comporta, riescono con una delicata licenza poetica a rispondere come se fosse un vero interpello e come se loro stessi fossero un’autorità costituita legalmente riconosciuta.” si appresta alle conclusioni Roberto Di Maulo, proseguendo: “Si resta allibiti di fronte a tale manifestazione di arroganza che non ha nessun fondamento nel sistema contrattuale italiano come dimostreranno i tribunali, ai quali ci rivolgeremo per garantire ai nostri iscritti quella rappresentanza che cercano di negare, e per chiedere l’annullamento delle elezioni. Metasalute è un istituto di welfare assistenziale stabilito per via contrattuale che è stato reso obbligatorio dal recente contratto nazionale e che punta su un numero imprecisato di aderenti, probabilmente superiore al milione al quale si aggiungono i familiari. Garantire la partecipazione di tutti i soggetti firmatari il Ccnl è non solo un atto democratico, ma è anche l’unico strumento di tutela sulla trasparenza degli atti che vengono compiuti.” E conclude ponendosi una domanda: “Ci viene il dubbio che l’esclusione anti democratica avvenuta oggi, sia forse avvenuta proprio perché coloro che l’hanno perpetrata vogliono impedire una gestione democratica e trasparente dell’istituto? Inoltre, ci sembra che ai lavoratori e ai datori di lavoro metalmeccanico venga prospettata un’elezione così anti democratica che neanche il partito comunista dell’Unione Sovietica aveva mai pensato di poter realizzare; infatti ci sarà un’unica lista su cui potranno “scegliere” i datori di lavoro e dell’altra parte ci sarà un’unica lista, quella di Fim, Fiom e Uil sulla quale i lavoratori potranno “scegliere” chi votare. Siamo indecisi sull’esito del voto che si presenta molto incerto in quanto c’è solo un concorrente per parte datoriale e un concorrente per parte sindacale. Alla faccia della democrazia!
La Fismic inoltre si è sempre battuta per la costituzione di un Fondo sanitario per garantire un’effettiva forma di tutela ai lavoratori del settore metalmeccanico, si è, dunque, vista illegittimamente escludere dalle operazioni elettorali volte a costituire l’assemblea del Fondo predetto”.
Le operazioni elettorali dovrebbero aver luogo dal 1 al 30 novembre e la legittimazione della Fismic a presentare la lista elettorale dovrebbe essere affermata in ragione della sua fattiva partecipazione al procedimento negoziale.
La Fismic Confsal ha intrapreso un’azione legale facendo ricorso avverso alla decisione della Commissione, avvalendosi del provvedimento d’urgenza ex art.700, ricorso che è stato prontamente accettato dal Giudice che ha convocato in tribunale le parti oggi, 23 ottobre.

Articolo su ItaliaOggi del 23 ottobre

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