Fondo Cometa: GESTIONE PREMI DI RISULTATO/PRODUTTIVITA’

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La nota del Fondo Cometa a chiarimento di cui troverete procedura sul sito del Fondo Cometa www.cometafondo.it

GESTIONE PREMI DI RISULTATO/PRODUTTIVITA’

Premessa
A seguito della previsione normativa, abbiamo provveduto ad aggiornare le distinte di contribuzione utilizzate dalle aziende inserendo la colonna “premio di risultato/produttività” per la trasmissione degli importi versati a titolo di Premio di risultato soggetto a detassazione per gli importi massimi indicati nella L. 208/2015 comma 184-bis.
L’inserimento in distinta, stante il quadro normativo, voleva intendersi esclusiva e esaustiva per la trattazione del premio in fase di erogazione.
Successivamente, con circolare 5/E/2018, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che, entro l’anno successivo alla data di versamento di detto premio alla Forma Pensionistica, l’iscritto è tenuto a comunicare l’importo versato al Fondo Pensione, richiamando le indicazioni già in essere per i contributi non dedotti.

Gestione operativa
Per ovviare alla situazione che si è venuta a creare a seguito della Circolare dell’Ade, si propone:
– Di considerare l’indicazione “premio di risultato/produttività” nei dettagli contributi ricevuti per mezzo delle distinte da parte delle aziende come una mera informazione aggiuntiva sul contributo versato (che rientrerà quindi nel computo dei contributi soggetti a tassazione) verificando altresì l’opportunità dell’eliminazione della colonna
– Di considerare, quali importi versati a titolo di Premio di risultato soggetti alla detassazione per i valori massimi indicati nella L. 208/2015 comma 184-bis, le sole somme dichiarate dall’iscritto al Fondo
Ne consegue che:
– Saranno considerati imponibili, a fini della tassazione, tutti i contributi dichiarati dall’azienda per mezzo delle distinte contributive, ivi compresi quelli eventualmente indicati con provenienti da premio di risultato/produttività
– Saranno scomputate dal predetto imponibile le somme dichiarate dall’aderente; sugli importi dichiarati non sarà fatta alcuna verifica di congruità rispetto all’eventuale dato ricevuto in distinta contributiva
– L’importo dichiarato sarà registrato a base dati con una operazione nuova denominata “premi di risultato/produttività”. Non saranno rettificate le operazioni contributive trasmesse dalle aziende ad incremento della posizione individuale seppur con sottotipo premio di produttività.
Il termine del 31/12 è da intendersi ordinatorio. Pertanto è possibile anche dopo tale termine recuperare le mancate dichiarazioni.
Procedura
Verrà rilasciata entro la prossima settimana una funzione specifica, nella sezione riservata del sito, che si aggiunge a quella per la dichiarazione ordinaria per i contributi non dedotti e che consentirà di dichiarare quanto versato a titolo di Premio di risultato soggetto a detassazione per gli importi massimi indicati nella L. 208/2015 comma 184-bis.