Accolto il ricorso della Fismic Confsal di Roma contro la Miorelli Service spa
Roma, 04 ottobre 2020. Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha accolto, interamente, il ricorso (ex art.28) della Fismic Confsal di Roma contro la Miorelli Service spa dichiarando l’antisindacalità del comportamento dell’azienda che, per mesi, ha omesso di effettuare le trattenute sindacali ai lavoratori e lavoratrici iscritti alla nostra organizzazione.
Questa sentenza – afferma Battistini – assume una importanza straordinaria perché, richiama una recente giurisprudenza della Cassazione (n.1/20) che, in tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ex art.28 dello Statuto dei lavoratori, afferma che è “necessario e sufficiente lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile che l’associazione faccia parte di una confederazione, né sia maggiormente rappresentativa o che abbia stipulato contatti collettivi a livello nazionale”
Il giudice ha, infatti, ritenuto fondato il merito del nostro ricorso – prosegue Battistini – rammentando, oltre all’art. 26 dello Statuto dei lavoratori, anche la giurisprudenza di cassazione che, addirittura con una sentenza del 1989 (la n.822), riserva al lavoratore che sottoscrive la delega di iscrizione il diritto di chiedere il versamento all’organizzazione da lui indicata rilevando come un comportamento omissivo da parte del datore di lavoro configuri una attività antisindacale reprimibile ai sensi dell’art. 28 dello Statuto anche nel caso di associazioni sindacali non firmatarie.
“Giustizia è fatta” potremmo dire ma – continua Battistini – “ci corre l’obbligo di sottolineare che per raggiungerla siamo dovuti ricorrere ad una sentenza del tribunale pur essendoci, da tempo, leggi e sentenze che il Giudice ha opportunamente richiamato nel dispositivo finale sanzionando, in tal modo, un assurdo comportamento del datore di lavoro diretto, senza alcun dubbio, a limitare l’esercizio della libertà sindacale alla nostra (e, si badi bene, solo alla nostra) organizzazione.
La sentenza assume, dunque, una importanza nazionale anche perchè ha, implicitamente, precisato come la violazione dei diritti esplicitamente stabiliti da norme legali o contrattuali esistenti non esaurisca l’ambito dei comportamenti antisindacali. Il giudice ha ritenuto, infatti, che il dispositivo emesso debba essere destinato a tutelare il sindacato da tutti quei comportamenti posti in essere dal datore di lavoro finalizzati a ledere, ingiustificatamente, le prerogative del sindacato stesso (per esempio la capacità negoziale), danneggiandone, quindi, l’immagine presso i lavoratori e le lavoratrici.