Roma, 8 febbraio 2018. L’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro , tramite decreto Anpal, ha reso possibile un incentivo chiamato “Occupazione mezzogiorno” , per i datori di lavoro privati che assumono in Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, ragazzi di età compresa tra i 16 e i 35 anni, privi di impiego da almeno sei mesi. Quest’incentivo dà diritto all’esonero totale dei contributi INPS per un anno. Dai 25 ai 34 anni, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni per poter usufruire del bonus: il lavoratore deve essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; il lavoratore non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; il lavoratore deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non deve aver ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; il lavoratore deve essere assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, oppure deve essere assunto in settori economici in cui è riscontrato un differenziale di almeno il 25%.
Il bonus è concesso a chi assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione o apprendistato professionalizzante. Si può avere un esonero anche se avviene una trasformazione da contratto a termine a indeterminato e ai soci lavoratori di cooperativa se questi sono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’incentivo non si applica ai contratti di lavoro domestico, occasionale e intermittente e inoltre, è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione di premi e contributi.
Se il contratto è part time, il tetto massimo di beneficio deve essere proposto.
L’incentivo deve essere fruito entro il termine 29/02/2020 ed è soggetto ai limiti de minimis; si possono superare questi limiti solo se si realizza un incremento occupazionale netto, ma non si può superare il limite di intensità massima di aiuto. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto quando i posti occupati sono disponibili a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per età massima raggiunta, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.